11/08/2015 - Circolare sulle Supplenze a.s. 2015/2016
Il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/16, anche alla luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari”.
Confermato il non raggiungimento della sede in fasi b) e c) se si ha in corso una supplenza. Gravissima la situazione per il personale ATA.
La nota ricalca quella degli scorsi anni e permangono i problemi per quanto riguarda gli spezzoni fino a 6 ore, la durata delle supplenze annuali del personale ATA conferirete dal dirigente scolastico e le ore di programmazione nella scuola primaria.
Per quanto riguarda i docenti, viene confermata la disposizione della Legge 107/15 che prevede, al comma 99, che i docenti nominati in ruolo nelle fasi b) e c) non debbano raggiungere la sede assegnata (in qualunque data la ottengano) nel caso in cui abbiano già in corso una supplenza (annuale o fino al 30 giugno) nella scuola statale. Ricordiamo che le supplenze di quest’anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo tutti i posti dell’organico di diritto. L’organico di fatto è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l’anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), e dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno.
Per il personale ATA, la situazione resta gravissima come avevamo già segnalato. Affronteremo nel dettaglio quanto previsto dalla nota in una specifica notizia.
Norme comuni per docenti e ATA
Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.
Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
Si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA
Si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30 giugno non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31 agosto e così via. La priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
Per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30 giugno che al 31 agosto) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.
Personale docente ed educativo
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.
Scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che a partire da 11 ore deve essere prevista 1 ora di programmazione, con 22 ore, 2 ore.
Sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
Per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Le novità relative ai licei musicali sono analizzate in questa notizia.