28/02/2023 - RECUPERO SCATTI ANNO 2013- CHIARIMENTI
Pervengono alla nostra struttura sindacale continue richieste di chiarimento in merito alla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 , quale anno utile ai fini della progressione di carriera.
In merito la nostra organizzazione nazionale ha pubblicato un chiarimento (https://www.flcgil.it/scuola/recupero-scatto-2013-strada-battere-quellac...).
Il 21 febbraio 2023 è stata pubblicata una sentenza del giudice del lavoro di Marsala relativa al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera (blocco 2013).
In detta sentenza il giudice riconosce il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il 2013 basando il proprio ragionamento sulla sentenza della Corte costituzionale 178/2015 che, secondo il Tribunale di Marsala, avrebbe determinato lo sblocco di tale annualità.
In realtà, dalla semplice lettura della sentenza emessa dalla Corte costituzionale è possibile evincere, senza ombra di dubbio, che la Corte si sia limitata a riconoscere la illegittimità della legge nella parte in cui è risultata lesiva del diritto delle organizzazioni sindacali di contrattare; nulla è stato affermato dal giudice di costituzionalità, rispetto al riconoscimento o meno dell’anno 2013. Qualora fosse corretta la interpretazione del Tribunale di Marsala, il Governo avrebbe dovuto emanare una specifica disposizione normativa in adempimento della decisione emessa dalla Corte costituzionale; tuttavia, alcuna norma è stata emanata proprio perché, la sentenza n. 178/2015 nulla ha disposto rispetto allo sblocco dell’anno 2013.
Inoltre, si rileva che, la decisione del Tribunale di Marsala è stata assunta dal giudice di primo grado e, pertanto, potrebbe essere appellata dal Ministero dinanzi alla Corte di appello di Palermo. Continuiamo a ritenere che il giudice del lavoro, stante la espressa previsione legislativa che ha disposto il blocco dell’anno 2013, dovrà rimettere la questione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia che dovranno valutare la legittimità o meno di tale disposizione.
Per ciò che riguarda la prescrizione, non ci sono certezze che essa agisca su tale materia: un tema che riguarda un diritto generalizzato con effetti differenziati sul personale, non individua un termine ed automaticamente un effetto.
Nell'incertezza si può comunque far produrre la diffida sapendo che gli effetti rispetto alla rimozione di una norma di legge poi sarebbero universali e non solo sui singoli lavoratori.
In ogni caso non esiste alcun termine entro il 28 febbraio 2023, per agire, contrariamente a quanto indicato da alcune sigle sindacali che indicano detto termine probabilmente per una ragione organizzativa propria: la pubblicazione della norma sul blocco della progressione economica 2013 in gazzetta ufficiale è del 25 ottobre 2013, ed essendo la ipotetica prescrizione di 10 anni, la possibile scadenza potrebbe essere per il prossimo ottobre.
Ricordiamo comunque che in base alla Ordinanza numero 2232 del 30 gennaio 2020, la Corte di Cassazione, ha stabilito che “l’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire”.
Ne deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, senza che tale diritto possa essere limitato dal termine prescrizionale di dieci anni previsto dall’art. 2946 Cod. civ.
In ultimo si evidenzia che la diffida deve essere inviata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non alle scuole in quanto, il datore di lavoro dei docenti non può che essere il Ministero così come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione.